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Sez. 1, Sentenza n. 7752 del 16/04/2015 (Rv. 634972 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - APPALTATORE E SUBAPPALTATORE | Divieto di subappalto ex art. 21 della legge n. 646 del 1982 - Ambito applicativo - Delimitazione.
Stato
decisa il 2015-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634972-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - APPALTATORE E SUBAPPALTATORE

L'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, che vieta all'appaltatore di opere pubbliche di concederle in subappalto senza l'autorizzazione dell'autorità competente, si riferisce esclusivamente ai subappalti di opere o servizi, non ad ogni contratto genericamente derivato, sebbene concernente prestazioni strumentali o accessori all'opera o al servizio cui l'appaltatore si è obbligato in proprio nei confronti del committente, atteso che una diversa interpretazione limiterebbe eccessivamente ed ingiustificatamente l'ambito applicativo del subappalto in contrasto con la normativa comunitaria che lo ritiene strumento idoneo a favorire la concorrenza.

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)