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Sez. 6, Sentenza n. 349 del 30/01/1998 Cc. (dep. 16/07/1998) Rv. 211784 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca - Cessazione della pericolosità - Revoca della misura di prevenzione personale - Revoca della confisca - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211784-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

La revoca della misura di prevenzione personale per sopravvenuta cessazione della pericolosità del soggetto sottoposto, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, riferendosi a circostanza sopravvenuta e operando "ex nunc", non comporta in alcun caso anche la revoca della misura patrimoniale della confisca dei beni, adottata sul presupposto della loro illecita provenienza.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)