Sez. 6, Sentenza n. 349 del 30/01/1998 Cc. (dep. 16/07/1998) Rv. 211784 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca - Cessazione della pericolosità - Revoca della misura di prevenzione personale - Revoca della confisca - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
La revoca della misura di prevenzione personale per sopravvenuta cessazione della pericolosità del soggetto sottoposto, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, riferendosi a circostanza sopravvenuta e operando "ex nunc", non comporta in alcun caso anche la revoca della misura patrimoniale della confisca dei beni, adottata sul presupposto della loro illecita provenienza.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)