Sez. 6, Ordinanza n. 42012 del 07/10/2004 Cc. (dep. 27/10/2004) Rv. 229930 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Estradizione verso gli Stati Uniti d'America - Norme dell'ordinamento statunitense attributive di rilievo cautelare alla mancata comparizione dell'interessato - Lesione di diritti fondamentali - Esclusione - Conseguenze.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione verso l'estero, le norme dell'ordinamento statunitense che attribuiscono rilevanza cautelare alla mancata comparizione dell'interessato innanzi alla competente Corte distrettuale sono espressioni di differenti, ma legittime valutazioni di politica legislativa, non implicanti, di per sé, lesione di diritti fondamentali. Ne consegue che la persona richiesta in estradizione dagli Stati Uniti d'America è legittimamente privata della libertà personale in forza di provvedimento di cattura emesso dal giudice americano per la violazione dell'obbligo, impostogli con la concessione della libertà su cauzione, di comparire successivamente dinanzi a lui.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/10/1983 art. 10 n. 5, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)