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Sez. 2, Sentenza n. 985 del 02/02/1998 (Rv. 512102 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE | Valore della cosa alienata - Errore - Invalidità del contratto - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512102-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE

L'errore sul valore della cosa alienata è rilevante ai fini dell'invalidità del contratto quando sia conseguenza di un errore su una qualità essenziale della cosa medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)