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Sez. 1, Sentenza n. 5773 del 21/06/1996 (Rv. 498254 - 01)

VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA | Vendita di quote di società a responsabilità limitata - Oggetto immediato - Partecipazione sociale - Conseguenze ai fini dell'annullabilità del contratto per errore ed alla risoluzione ex art. 1497 cod. civ. - Mancanza di qualità inerente al patrimonio sociale - Rilevanza - Esclusione, salvo in caso di garanzie contrattuali specifiche o di dolo.
Stato
decisa il 1996-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498254-01

VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA

Il contratto di vendita di quote di società a responsabilità limitata ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta, con la conseguenza che il difetto di qualità della cosa venduta, ai fini dell'annullamento del contratto per errore o della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1497 cod. civ., deve attenere unicamente alla "qualità" dei diritti ed obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire, mentre non può riguardare il suo valore economico, in quanto questo non attiene all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti, e quindi può assumere rilievo giuridico solo ove siano state previste esplicite garanzie contrattuali circa la consistenza economica della partecipazione, ovvero nel caso di dolo di un contraente, che rende annullabile il contratto in relazione ad ogni tipo di errore determinante del consenso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 2472, Cod. Civ. art. 2479, Cod. Civ. art. 1439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)