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Sez. L, Sentenza n. 7982 del 12/06/2000 (Rv. 537511 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Iscrizione alla cassa di previdenza e assistenza - Contestuale altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato - Versamento della contribuzione in misura intera - Restituzione dei contributi o conteggio degli stessi al fine del trattamento pensionistico spettante - Presupposti.
Stato
decisa il 2000-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537511-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

Le disposizioni della legge 7 marzo 1958 n.178 (istitutiva della Cassa di previdenza e di assistenza per ingegneri ed architetti), del d.P.R. 31 marzo 1961 n.521 (recante il regolamento di attuazione), nonché della legge 11 novembre 1971 n.1046 (che ha vietato, a decorrere dal primo gennaio 1972, la doppia iscrizione previdenziale dei liberi professionisti svolgenti contemporaneamente una seconda attività lavorativa, autonoma o subordinata) devono essere interpretate nel senso che, avendo esse attribuito un diritto al pagamento di contributi individuali ridotti ai professionisti che versino in tale condizione, una simile posizione soggettiva non può essere tramutata in un obbligo, così da rendere ininfluente, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa ai propri iscritti, il versamento dei contributi in misura piena. Consegue che la restituzione a tutti gli interessati dei contributi individuali versati in misura ridotta, che non avessero già comportato la liquidazione di pensione, si applica soltanto ai professionisti che abbiano esercitato il diritto alla riduzione e non anche a coloro che abbiano rinunciato a tale facoltà e versato i contributi in misura intera.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 6, Legge 07/03/1958 num. 178 art. 23, DPR 31/03/1961 num. 521 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)