Sez. L, Sentenza n. 7875 del 22/08/1997 (Rv. 506994 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Iscrizione alla cassa di previdenza e assistenza - Contestuale altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato - Sopravvenienza della legge 11 novembre 1971, n. 1046 - Disciplina transitoria - Restituzione dei contributi o conteggio degli stessi al fine del trattamento pensionistico all'epoca spettante - Esclusione della prosecuzione dell'iscrizione con contributi volontari annui.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
L'art. 6, legge 11 novembre 1971, n. 1046 - che, a seguito dell'esclusione dalla cassa di previdenza e assistenza, disposta dall'art. 3 stessa legge, degli ingegneri e architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, prevede la restituzione dei contributi ridotti versati in precedenza durante il periodo d'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, o, in alternativa (su domanda degli interessati), il conteggio dei contributi suddetti nel trattamento pensionistico spettante a norma delle leggi allora vigenti - si applica (quale disciplina transitoria) ai professionisti che, svolgendo un'attività lavorativa al momento dell'entrata in vigore della legge, cessavano automaticamente di essere iscritti alla cassa di previdenza; a questi ultimi invece non si applica il successivo art. 7 (che costituisce disciplina a regime e non già transitoria) che è preordinato a disciplinare la condizione di quei professionisti i quali in epoca successiva all'entrata in vigore della legge medesima siano iscritti obbligatoriamente alla Cassa e tenuti, quindi, al versamento di contributi interi e che, dopo un quinquennio di contribuzione piena, esercitino un'attività implicante la costituzione di un diverso rapporto assicurativo, riconoscendo a questi ultimi la facoltà di chiedere l'autorizzazione a proseguire l'iscrizione per conseguire il diritto a pensione mediante versamento di contributi volontari annui.
Riferimenti normativi: Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 6, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)