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Sez. 3, Sentenza n. 1693 del 19/04/2000 Cc. (dep. 01/06/2000) Rv. 216584 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Ricorso mancante originariamente dei requisiti di specificità e dell'interesse - Successiva depenalizzazione del fatto - Dichiarabilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2000-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216584-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

In caso di motivi di ricorso affetti da vizi che ne comportano l'inammissibilità originaria (per difetto dei requisiti genetici della specificità e dell'interesse) deve ritenersi che, nonostante la proposizione di siffatta impugnazione, la sentenza di merito sia passata in giudicato, con conseguente impossibilità di potere dichiarare, ex art. 129 c.p.p., l'intervenuta successiva depenalizzazione del reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)