Sez. 3, Sentenza n. 2138 del 10/05/1989 (Rv. 462711 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - AFFITTO DI AZIENDA - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - AFFITTO DI AZIENDA - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*
Le Disposizioni della legge n. 392 del 1978 cosiddetta sull'equo canone, le quali, prevedendo una serie di vantaggi per le locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo (in particolare l'art. 71 che limita imperativamente al 75 per cento le indicizzazioni ISTAT), non sono applicabili nel caso di affitto di azienda, manifestamente non si pongono in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, giustificandosi la difformità di trattamento con il rilievo che l'azienda costituisce un'entità complessa di beni destinata allo Esercizio di un'impresa, con caratteristiche ed esigenze di natura economica, sociale e giuridica nettamente distinte da quelle di un immobile destinato ad attività commerciale. (V 1749/84, mass n 433814; (V 6361/81, mass n 417158; (V 1076/81, mass n 411623).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2562, Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)