Sez. 3, Sentenza n. 1749 del 14/03/1984 (Rv. 433814 - 01)
AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - AFFITTO DI AZIENDA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTRASTO DELLA LEGGE N. 19/1963 CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - AFFITTO DI AZIENDA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTRASTO DELLA LEGGE N. 19/1963 CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
La legge 27 gennaio 1963 n. 19, che riconosce al conduttore di immobile destinato ad Esercizio di attività commerciale il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento, non è applicabile nel caso di affitto di azienda, anche se tra gli elementi di questa costituenti oggetto del contratto sia compreso un immobile nel quale venga svolta detta attività. Tale principio manifestamente non pone in contrasto la citata legge con l'art. 3 cost., giustificandosi la difformità di trattamento con l'oggettiva diversità della locazione di immobile ad uso non abitativo, in cui l'azienda è costituita dal conduttore, che realizza un proprio avviamento commerciale al di fuori del contratto di locazione, rispetto all'affitto d'azienda, in cui l'immobile viene conferito in godimento come parte ed insieme al complesso unitario dei beni destinato funzionalmente alla produzione. (V 5464/83, mass n 430395, sulla prima parte; (V 5453/83, mass n 430384, sulla prima parte; (V 6361/81, mass n 417158, sulla seconda parte; (V 4476/81, mass n 415183, sulla prima parte; (V 1076/81, mass n 411623, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2562, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)