Sez. U, Sentenza n. 5627 del 09/06/1994 (Rv. 486990 - 01)
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Obbligazioni sorte o da eseguirsi in Italia | Domanda del lavoratore straniero residente e domiciliato in Italia volta ad ottenere dalla datrice di lavoro con sede in Germania le indennità di fine rapporto da versare al domicilio del creditore - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza ex art. 5, primo comma, Convenzione di Bruxelles 27 ottobre 1968.
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Obbligazioni sorte o da eseguirsi in Italia
A norma dell'art. 5, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, del 27 ottobre 1968, resa esecutiva in Italia con legge n. 804 del 1971 - secondo cui il convenuto può essere citato, tra l'altro, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita -, sussiste la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda del lavoratore straniero residente e domiciliato in Italia (luogo nel quale peraltro, gli venivano, nella specie, corrisposti gli emolumenti), volta ad ottenere dalla società datrice di lavoro, avente sede in Germania, l'indennità di mancato preavviso, quella di fine rapporto e quella supplementare prevista(dal C.C.N.L. dei dirigenti di aziende commerciali) per il caso di licenziamento ingiustificato, trattandosi di obbligazioni pecuniarie da eseguirsi al domicilio che il creditore aveva all'atto della scadenza delle stesse (art. 1182, terzo comma, cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 27/09/1968, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)