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Sez. 7, Ordinanza n. 38143 del 13/02/2014 Cc. (dep. 17/09/2014) Rv. 262616 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - DELIBERAZIONE E PUBBLICAZIONE | Ricorso per cassazione - Unico motivo costituito dalla declaratoria di prescrizione del reato intervenuta tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione - Inammissibilità - Principio della specificità dei motivi - Violazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2014-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262616-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - DELIBERAZIONE E PUBBLICAZIONE

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di far valere la prescrizione intervenuta tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione della sentenza e che risulti privo di qualsiasi doglianza idonea a confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, trattandosi di gravame proposto in violazione del criterio di specificità dei motivi enunciato dall'art. 581 cod. proc. pen. e che esula dai casi in relazione ai quali può essere presentato a norma dell'art. 606 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)