Sez. U, Sentenza n. 109 del 19/01/1970 (Rv. 344830 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - PRINCIPI - APPLICAZIONE - LIMITI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - PRINCIPI - APPLICAZIONE - LIMITI.*
Benche l'ordinamento professionale forense non contenga alcuna disposizione in ordine alla interruzione o sospensione della prescrizione dell'Azione disciplinare, deve, tuttavia, ritenersi che l'Esercizio dell'Azione interrompa la prescrizione, mentre e da escludere, in Mancanza di apposita norma di adattamento, l'applicabilita, nel procedimento disciplinare davanti al consiglio nazionale forense, della disciplina prevista dall'art 160 cod pen, secondo cui gli Atti del procedimento non possono prolungare oltre la meta i termini stabiliti dall'art 157 stesso codice. (Conf 1158-68).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)