Sez. 1, Sentenza n. 2085 del 02/02/2005 (Rv. 579511 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazioni al codice della strada - Ordinanza ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni - Emissione e sottoscrizione - Da parte del vice prefetto vicario - Legittimità - Omessa menzione dell'impedimento del prefetto - Irrilevanza - Necessità di delega - Esclusione - Emissione e sottoscrizione della medesima ordinanza da parte di altri funzionari o vice prefetti - Necessità di una delega formale - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'ordinanza ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, come tutti i provvedimenti riservati al prefetto, è legittima anche se emessa e sottoscritta dal vice prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del prefetto; ciò in quanto questi può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità di espressa delega per il procedimento e il provvedimento. Per la firma di altri funzionari o vice prefetti vi è, invece, l'esigenza di espressa delega per iscritto, della quale deve presumersi l'esistenza, salvo prova contraria dell'opponente.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 204, DPR 24/04/1982 num. 340 art. 7 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)