Sez. 3, Sentenza n. 40117 del 24/09/2003 Ud. (dep. 23/10/2003) Rv. 226695 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - STENOTIPIA | Sottoscrizione - Effettuata dal redattore del verbale - Sufficienza - Ulteriore sottoscrizione da parte dell'ausiliario del giudice - Necessità - Esclusione - Fondamento.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - STENOTIPIA
In tema di documentazione degli atti, allorché il verbale è redatto in forma stenotipica ed alla sua formazione non abbia provveduto l'ausiliario del giudice, ma un tecnico autorizzato, è sufficiente che esso sia sottoscritto da chi lo ha redatto, non essendo necessaria anche la sottoscrizione da parte dell'ausiliario, atteso che il tecnico assume, limitatamente alla redazione e trascrizione dell'atto, la qualifica di pubblico ufficiale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 135, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)