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Sez. 6, Sentenza n. 8128 del 05/06/2000 Ud. (dep. 12/07/2000) Rv. 216722 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - STENOTIPIA | Sottoscrizione - Effettuata da chi ha redatto il verbale - Tecnico autorizzato - Sufficienza.
Stato
decisa il 2000-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216722-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - STENOTIPIA

In tema di documentazione degli atti, quando il verbale è redatto in forma stenotipica e alla sua formazione non abbia provveduto l'ausiliario del giudice, bensì un tecnico autorizzato, è sufficiente che esso sia sottoscritto da chi lo ha redatto (essendo il tecnico - limitatamente alla redazione ed eventuale trascrizione dell'atto - considerato pubblico ufficiale), e non è per contro necessaria la sottoscrizione anche dell'ausiliario del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 135, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)