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Sez. L, Sentenza n. 5835 del 03/07/1987 (Rv. 454232 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INQUADRAMENTO DEI CAPISQUADRA DELL'ENEL.*
Stato
decisa il 1987-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454232-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INQUADRAMENTO DEI CAPISQUADRA DELL'ENEL.*

Le norme dei contratti collettivi postcorporativi non rientrano fra le norme del diritto oggettivo, ma costituiscono Atti privatistici di contenuto negoziale, la cui interpretazione, concreta una indagine e valutazione di fatto, istituzionalmente demandata al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, purché sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici. (nella specie, la sentenza impugnata-confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che ai fini dell'inquadramento dei capisquadra dell'ENEL nella categoria B1 o B2, ai sensi dell'art. 16 del C.C.n.L. 11 maggio 1976 per i dipendenti delle aziende elettriche municipalizzate, il numero - inferiore o meno - a cinque dei componenti fosse determinante solo nell'ipotesi di squadre addette ai lavori di alta tensione od a servizi di distribuzione). (Conf 838/87, mass n 450524; (Conf 2983/86, mass n 445988).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 11/05/1976

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)