Sez. 5, Sentenza n. 25147 del 31/01/2005 Ud. (dep. 11/07/2005) Rv. 231894 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI | Marchio figurativo - Contraffazione - Idoneità a rendere il prodotto oggetto di confusione - Sufficienza - Necessità che oggetto della falsificazione siano tutti gli elementi del marchio - Insussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI
In tema di commercio di prodotti con segni falsi, la riproduzione del personaggio di fantasia tutelato dal marchio registrato- ancorchè non fedele ma espressiva di una forte similitudine - integra il reato quando, con giudizio di fatto demandato al giudice di merito e insindacabile se rispondente ai criteri della completezza e logicità, sia apprezzata una oggettiva e inequivocabile possibilità di confusione delle immagini, tale da indurre il pubblico ad identificare erroneamente la merce come proveniente da un determinato produttore.(Fattispecie relativa alla riproduzione dell'immagine del canarino "Titti", che la Corte ha ritenuto integrare reato nonostante la mancanza, accanto alla immagine stessa, del nome dell'animale, oggetto del marchio unitamente alla raffigurazione del personaggio. La Corte ha osservato che, nell'insieme figurativo del marchio, l'elemento di maggior richiamo visivo era la immagine, mentre il nome, elemento secondario, non era determinante).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)