Sez. 3, Sentenza n. 7229 del 29/03/2006 (Rv. 588944 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Infortunio sul lavoro - Chiamata in garanzia effettuata dal datore di lavoro nel giudizio di regresso promosso dall'Inail definito con sentenza passata in giudicato - Effetto interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia fatto valere nel diverso giudizio di risarcimento del danno patrimoniale differenziale - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
In caso di danni subiti da un dipendente a causa di un infortunio sul lavoro, la chiamata in garanzia effettuata dal datore di lavoro nei confronti dell'impresa appaltatrice dei lavori nel corso dei quali il suo dipendente subiva l'infortunio, effettuata nel giudizio di regresso promosso dall'Inail nei confronti del datore di lavoro per la rendita costituita in favore dell'infortunato, definito con sentenza passata in giudicato, non ha effetto interruttivo della prescrizione dell'obbligo contrattuale di garanzia della ditta appaltatrice nei suoi confronti nel diverso giudizio promosso dal lavoratore per il risarcimento del danno patrimoniale differenziale, avendo i due giudizi parti ed oggetto non coincidenti ed oggetti differenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)