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Sez. 2, Sentenza n. 5302 del 29/05/1998 (Rv. 515905 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Tassatività - Eccezione - Efficacia interruttiva - Inidoneità - Azione di risoluzione per eccessiva onerosità - Eccezione di onerosità della prestazione sollevata nel diverso giudizio di adempimento in forma specifica - Efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione di risoluzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515905-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

L'interruzione della prescrizione necessita innanzi tutto della deduzione di voler con essa paralizzare l'opposta prescrizione, quindi deve fondarsi sui fatti - tassativi - contemplati dall'art. 2943 cod. civ., tra i quali non è compresa l'eccezione, tant'è che possono farsi valere in via di eccezione anche diritti prescritti; pertanto è inidonea ad impedire il maturarsi della prescrizione dell'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, instaurata con causa separata, la sperequazione della propria prestazione, lamentata in altro giudizio instaurato per l'adempimento in forma specifica di essa, né tale difesa può costituire la controparte in mora, essendo questa soggetta di fronte al diritto potestativo dell'altra parte, non obbligata ad una prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)