Sez. L, Sentenza n. 21027 del 08/10/2007 (Rv. 599585 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Procedimento civile - Successione nel processo - A titolo particolare nel diritto controverso - Conseguenze sul giudizio di rinvio - Fattispecie concernente le vicende successorie delle Ferrovie dello Stato.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
La successione a titolo particolare consente la riassunzione della causa - da e nei confronti della parte originaria (art. 111 cod. proc. civ.) - dinanzi al giudice di rinvio (principio affermato con riferimento alla successione all'Azienda Autonoma dell' Ente Ferrovie dello Stato, quindi alla trasformazione dell'ente nell'omonima società per azioni, e ancora alla nuova denominazione della società -RFI- al trasferimento di ramo a Trenitalia, in controversia in cui erroneamente la sentenza impugnata, a seguito di sentenza rescindente nei confronti di Ferrovie dello Stato SpA, aveva ritenuto che la riassunzione della causa nei confronti della stessa società, anziché nei confronti di RFI SpA, succeduta nelle more del giudizio di cassazione, fosse inammissibile e comportasse l'estinzione dell'intero giudizio)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 392, Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)