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Sez. 4, Sentenza n. 4008 del 07/07/2000 Cc. (dep. 04/08/2000) Rv. 217431 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro di una costruzione edificata nel demanio marittimo - Presupposti - Pericolo nel ritardo - Motivazione sul concreto pericolo - Necessità.
Stato
decisa il 2000-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217431-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo (nella specie, di un manufatto edificato sul demanio marittimo da oltre 35 anni), il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione prognostica delle esigenze cautelari, in particolare dando conto della concretezza del pericolo cui la misura cautelare è destinata a far fronte attraverso l'indicazione dei fatti presi in esame e delle particolarità della specie, senza che tale valutazione possa risolversi in enunciazioni astratte e generiche meramente ripetitive del dettato normativo, atteso che, diversamente opinando, potrebbe giungersi a ritenere che ogni violazione della legge penale giustifichi, di per sè, una misura cautelare reale sulla cosa che appaia essere il prodotto o il profitto del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1161, Cod. Pen. art. 321

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)