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Sez. 3, Sentenza n. 1724 del 17/02/1987 (Rv. 451110 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - MASSIMALE DI POLIZZA - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451110-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - MASSIMALE DI POLIZZA - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli a motore, il limite del massimale opera, in favore dell'assicuratore, fino a che non sia interamente decorso lo spatium deliberandi (sessanta giorni) concessogli per verificare il fondamento della pretesa risarcitoria dopo la richiesta di indennizzo rivoltagli nelle forme e nei termini di legge. Decorso tale termine, se l'assicuratore ritarda indebitamente il pagamento, il limite anzidetto può essere superato per effetto del computo degli interessi moratori e della svalutazione monetaria. (Conf 1215/84, mass n 433360; (Conf 3046/82, mass n 420976; (Conf 4322/81, mass n 415537).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)