Sez. 1, Sentenza n. 3046 del 17/05/1982 (Rv. 420976 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DELL'ASSICURATORE CITATO IN GIUDIZIO DIRETTAMENTE DAL DANNEGGIATO - INTERESSI COMPENSATIVI E RIVALUTAZIONE MONETARIA - LIMITI DEL MASSIMALE - APPLICABILITÀ - SPESE PROCESSUALI E INTERESSI MORATORI - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'ASSICURATORE OLTRE TALI LIMITI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DELL'ASSICURATORE CITATO IN GIUDIZIO DIRETTAMENTE DAL DANNEGGIATO - INTERESSI COMPENSATIVI E RIVALUTAZIONE MONETARIA - LIMITI DEL MASSIMALE - APPLICABILITÀ - SPESE PROCESSUALI E INTERESSI MORATORI - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'ASSICURATORE OLTRE TALI LIMITI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
In tema di Assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli a motore, e nel caso che il danneggiato proponga direttamente contro l'assicuratore, con esito favorevole, l'Azione di risarcimento, l'assicuratore, mentre risponde nei limiti del massimale di polizza degli interessi compensativi decorrenti dalla data dell'evento e della maggior somma in cui il danno venga quantificato per effetto della svalutazione monetaria, da liquidare anche ex officio, a prescindere da qualsiasi indagine circa l'imputabilità del ritardo, è obbligato anche oltre il limite suddetto al rimborso delle spese processuali a favore del danneggiato vittorioso e al pagamento degli interessi moratori conseguenti al ritardato adempimento, dopo la richiesta di indennizzo rivoltagli nelle forme e nei termini di cui agli artt. 18 e 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 e dopo il decorso dello spatium deliberandi (sessanta giorni) concessogli per verificare l'an debeatur e liquidarne il quantum, salvo che fornisca la prova della non colpevolezza di tale ritardo. (Conf 6376/81, mass n 417174; (Conf 6056/79, mass n 402765; (Conf 5179/79, mass n 401791).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)