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Sez. 1, Sentenza n. 4831 del 25/07/1981 (Rv. 415537 - 01)

TRENTINO ALTO ADIGE - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (UTILITA) (OPERE NON A CARICO DELLO STATO) - PROVINCE - BOLZANO - ESPROPRIAZIONI EX LEGGE PROVINCIALE N 15 DEL 1972 - INDENNITA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO DEL PROVVEDIMENTO OBLATORIO - PRINCIPIO NOMINALISTICO - APPLICABILITA - LIQUIDAZIONE SUCCESSIVA IN ESITO AD OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ESTENSIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA SOPRAVVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - AUTOMATICO ADEGUAMENTO DELL'INDENNITA - ESCLUSIONE - RAGIONE DI MAGGIORE DANNO IN AGGIUNTA AGLI INTERESSI LEGALI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415537-01

TRENTINO ALTO ADIGE - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (UTILITA) (OPERE NON A CARICO DELLO STATO) - PROVINCE - BOLZANO - ESPROPRIAZIONI EX LEGGE PROVINCIALE N 15 DEL 1972 - INDENNITA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO DEL PROVVEDIMENTO OBLATORIO - PRINCIPIO NOMINALISTICO - APPLICABILITA - LIQUIDAZIONE SUCCESSIVA IN ESITO AD OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ESTENSIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA SOPRAVVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - AUTOMATICO ADEGUAMENTO DELL'INDENNITA - ESCLUSIONE - RAGIONE DI MAGGIORE DANNO IN AGGIUNTA AGLI INTERESSI LEGALI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Le espropriazioni disposte in attuazione della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972 n 15 non derogano al principio generale della Determinazione dell'indennita con riferimento al momento dell'emanazione del provvedimento ablatorio, e del conseguente assoggettamento della relativa obbligazione, avente natura di debito di valuta, al principio nominalistico, anche per la parte che venga successivamente liquidata dal giudice in esito ad opposizione avverso la stima. Pertanto, pure con riguardo a dette espropriazioni, la svalutazione monetaria, sopravvenuta nel corso di tale giudizio di opposizione, non giustifica un automatico adeguamento della indennita al mutato potere d'acquisto della moneta, ma puo costituire soltanto ragione di maggior danno in aggiunta agli interessi legali, secondo la previsione dell'art 1224 secondo comma cod civ, in caso di ritardo colpevole dell'espropriante, nonche previa allegazione e dimostrazione del danno medesimo, ancorche mediante elementi presuntivi valutabili a norma dell'art 2729 cod civ. (V 5275/79, mass n 401867; (V 1255/79, mass n 397479).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55, Legge Reg. Bolzano 20/08/1972 num. 15 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)