Sez. L, Sentenza n. 26360 del 16/12/2009 (Rv. 611171 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RINVIO | Dell'udienza di discussione - Pronunciato fuori udienza - Comunicazione a tutte le parti - Necessità - Omissione - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - RINVIO
Anche nel rito del lavoro, un provvedimento di rinvio dell'udienza di discussione pronunciato fuori udienza è efficace e vincolante nei confronti delle parti solo in quanto la cancelleria provveda a comunicarlo a tutte. Ne consegue che, finché anche una sola parte non sia stata notiziata del rinvio, la comunicazione è inefficace e il provvedimento non può dirsi idoneo a modificare la data di discussione inizialmente fissata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)