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Sez. L, Sentenza n. 26360 del 16/12/2009 (Rv. 611171 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RINVIO | Dell'udienza di discussione - Pronunciato fuori udienza - Comunicazione a tutte le parti - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611171-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RINVIO

Anche nel rito del lavoro, un provvedimento di rinvio dell'udienza di discussione pronunciato fuori udienza è efficace e vincolante nei confronti delle parti solo in quanto la cancelleria provveda a comunicarlo a tutte. Ne consegue che, finché anche una sola parte non sia stata notiziata del rinvio, la comunicazione è inefficace e il provvedimento non può dirsi idoneo a modificare la data di discussione inizialmente fissata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)