Sez. 2, Sentenza n. 16975 del 29/11/2002 (Rv. 558831 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RINVIO | Dell'udienza di discussione - Comunicazione del decreto di rinvio - Necessità - Omissione - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - RINVIO
Ai sensi dell'art. 82, quarto comma disp. att. cod. proc. civ., applicabile al giudizio di appello in virtù del rinvio operato dall'art.115 primo comma stesse disposizioni, qualora il collegio, su istanza di parte o d'ufficio, abbia rinviato ad altra data l'udienza di discussione, del decreto di rinvio deve essere data comunicazione alle parti, pena la nullità dell'udienza di discussione e della sentenza eventualmente pronunciata.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)