Sez. 1, Sentenza n. 11098 del 11/06/2004 (Rv. 573571 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Liquidazione del danno - Criteri - "Ius superveniens" previsto dal comma 7 bis dell'art. 5 bis d.l. n. 333/1992 (conv. in l. n. 359/1992) - Diverso criterio di liquidazione stabilito in sentenza non definitiva di condanna generica passata in giudicato - Applicabilità dello "ius superveniens" - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di liquidazione del danno da c.d. occupazione appropriativa, l'applicazione, quale "ius superveniens", dei criteri di cui al comma 7 bis dell'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992 (conv., con modif., nella legge n. 359 del 1992), introdotto dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge n. 662 del 1996 con riguardo alle occupazioni intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, è preclusa dal giudicato formatosi sul criterio di liquidazione stabilito dalla sentenza non definitiva di condanna generica, non impugnata, la quale, oltre a pronunciarsi sull'"an debeatur", si sia, in concerto, pronunciata anche sul criterio di cui trattasi (nella specie, stabilito dal giudicato nel valore dell'area alla data dell'edificazione sulla stessa realizzata dall'occupante).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)