Sez. 1, Sentenza n. 4395 del 28/02/2006 (Rv. 587080 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Liquidazione del danno - Criteri - "Ius superveniens" previsto dal comma 7 bis dell'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992 (conv. in legge n. 359 del 1992) - Sentenza non definitiva di condanna generica - Liquidazione secondo il valore venale - Appello fondato sulla contestazione del valore del fondo - Applicabilità dello "ius superveniens" - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, l'applicazione, quale "ius superveniens", dei criteri di cui al comma 7-bis dell'art. 5-bis del d.l. 333 del 1992, conv. in legge n.359 del 1992, introdotto dall'art. 3, comma 65, legge n. 662 del 1996, è preclusa dal giudicato formatosi nella sentenza non definitiva di condanna generica, non impugnata, la quale, oltre che sull'"an debeatur", si sia in concreto pronunciata anche sul pregiudizio sofferto dal proprietario dell'immobile in conseguenza della condotta illecita dell'amministrazione espropriante, commisurandolo alla diminuzione patrimoniale corrispondente al valore, ad una certa data, del bene sottrattogli.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)