Sez. 2, Sentenza n. 3742 del 20/04/1994 (Rv. 486292 - 01)
Appalto (contratto di) - Verifica - Accettazione dell'opera | Diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo - Mancata preventiva determinazione - Ininfluenza.
Appalto (contratto di) - Verifica - Accettazione dell'opera
Per il disposto dell'art. 1665 ultimo comma cod. civ. l'accettazione dell'opera da parte del committente fa sorgere il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo, a nulla rilevando che le parti non abbiano provveduto alla sua preventiva determinazione, essendo il corrispettivo dell'appalto sempre calcolabile a norma dell'art. 1657 cod. civ. con riferimento alle tariffe o agli usi, senza bisogno di una collaborazione del creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1657, Cod. Civ. art. 1665
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)