Sez. 3, Sentenza n. 18232 del 28/11/2003 (Rv. 568527 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - CORRISPETTIVO - IN GENERE | Trasloco di mobili - Riconducibilità al contratto di trasporto di cose - Determinazione del corrispettivo ove non concordato dalle parti - Disciplina dettata dal contratto di appalto - Applicabilità in via analogica - Ammissibilità.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - CORRISPETTIVO - IN GENERE
Il rapporto con cui una parte si obbliga a "traslocare" i beni mobili di un'altra parte da un luogo all'altro, con le sue obbligazioni accessorie di imballo, carico e scarico, costituisce una specie del contratto di trasporto di cose, al quale può applicarsi in via analogica, per l'integrazione della disciplina dettata per il trasporto, ove necessario, la normativa sull'appalto (o sul lavoro autonomo, a seconda della qualità di imprenditore o meno del vettore); ne consegue che, se non risulti che le parti hanno concordato il corrispettivo, legittimamente esso può essere determinato dal giudice in applicazione analogica dell'articolo 1657 cod. civ., senza che a ciò sia necessaria una specifica domanda della parte che agisce per il pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1657, Cod. Civ. art. 1678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)