Sez. U, Sentenza n. 9210 del 11/12/1987 (Rv. 456421 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 17 ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CLAUSOLA DI PROROGA DELLA GIURISDIZIONE IN FAVORE DI UNO DEGLI STATI ADERENTI - INCLUSIONE TRA LE CLAUSOLE A STAMPA SUL TERGO DI UNA POLIZZA DI CARICO (TRASPORTO MARITTIMO DI COSE) - IDONEITÀ - ESCLUSIONE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO OVVERO RICHIAMO ESPRESSO DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO - NECESSITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 17 ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CLAUSOLA DI PROROGA DELLA GIURISDIZIONE IN FAVORE DI UNO DEGLI STATI ADERENTI - INCLUSIONE TRA LE CLAUSOLE A STAMPA SUL TERGO DI UNA POLIZZA DI CARICO (TRASPORTO MARITTIMO DI COSE) - IDONEITÀ - ESCLUSIONE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO OVVERO RICHIAMO ESPRESSO DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO - NECESSITÀ.*
In tema di proroga convenzionale della giurisdizione in favore di uno degli stati aderenti alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), e per il caso in cui la relativa clausola sia inserita fra le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti e riportate a tergo del documento contrattuale, il requisito della Forma scritta, è rispettato solo quando il documento stesso, sottoscritto da entrambe le parti, contenga, se non la specifica approvazione per iscritto di quella clausola, un richiamo espresso di dette condizioni generali (art. 17 primo comma della convenzione, nell'interpretazione resa dalla Corte di giustizia della CEE con sentenza n. 24 del 1976). Pertanto, con riguardo a controversia inerente a trasporto marittimo di cose, la mera inclusione del patto di proroga, fra le clausole a stampa sul retro della polizza di carico, non soddisfa il predetto requisito, nonostante la presenza sulla polizza delle firme dell'emittente e del caricatore (eventualmente anche su tale facciata posteriore), ove manchi il menzionato espresso richiamo, con l'ulteriore conseguenza che il patto medesimo resta inopponibile pure nei confronti del successivo prenditore della polizza (indipendentemente dal fatto che abbia apposto la propria sottoscrizione sul documento). (V 96/85, mass n 438295; (V 174/84, mass n 432424).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)