Sez. U, Sentenza n. 96 del 16/01/1985 (Rv. 438295 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DISCIPLINA EX ART. 17 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CLAUSOLA DI PROROGA DELLA GIURISDIZIONE IN FAVORE DI UNO DEGLI STATI ADERENTI - INCLUSIONE FRA LE CONDIZIONI GENERALI PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI, STAMPATE A TERGO - IDONEITÀ - CONDIZIONI - SPECIFICA - IN GENERE - APPROVAZIONE PER ISCRITTO EX ART. 1341 COD. CIV. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DISCIPLINA EX ART. 17 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CLAUSOLA DI PROROGA DELLA GIURISDIZIONE IN FAVORE DI UNO DEGLI STATI ADERENTI - INCLUSIONE FRA LE CONDIZIONI GENERALI PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI, STAMPATE A TERGO - IDONEITÀ - CONDIZIONI - SPECIFICA - IN GENERE - APPROVAZIONE PER ISCRITTO EX ART. 1341 COD. CIV. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla Competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), come interpretato dalla Corte di giustizia della CEE con sentenza n. 24 del 14 dicembre 1976, il requisito della Forma scritta, per la clausola di "proroga" della giurisdizione in favore di uno degli stati aderenti, è rispettato nel caso in cui la stessa figuri fra le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti, stampate a tergo del documento contrattuale, qualora questo, sottoscritto da entrambe le parti, contenga un richiamo a detta clausola, e non abbisogna, pertanto, della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 cod. civ.. (Conf 4910/82, mass n 422919).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)