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Sez. U, Sentenza n. 5224 del 29/11/1989 (Rv. 464405 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - PATTO DI PROROGA DELLA GIURISDIZIONE EX ART. 17 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - FORMA - SCRITTA - NECESSITÀ - INSERIMENTO DELLA RELATIVA CLAUSOLA IN FATTURA INVIATA DA UNO DEI CONTRAENTI - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1989-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464405-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - PATTO DI PROROGA DELLA GIURISDIZIONE EX ART. 17 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - FORMA - SCRITTA - NECESSITÀ - INSERIMENTO DELLA RELATIVA CLAUSOLA IN FATTURA INVIATA DA UNO DEI CONTRAENTI - INSUFFICIENZA.*

Nella disciplina sulla Competenza giurisdizionale di cui alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804, il patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli stati aderenti, ai sensi dell'art. 17 della convenzione medesima, esige un accordo scritto, ovvero un accordo verbale al quale faccia seguito conferma scritta, e, pertanto, non può discendere dal mero inserimento della relativa clausola in fattura inviata da uno dei contraenti, ancorché l'altro contraente, ricevendo tale fattura, nulla abbia obiettato. (V 9210/87, mass n 456421; (V 3030/87, mass n 452128).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 27/10/1968 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)