Sez. 4, Sentenza n. 2097 del 14/07/1997 Cc. (dep. 23/07/1997) Rv. 208549 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termine di fase - Calcolo - Riferimento all'imputazione, anche se più grave, formulata nel decreto che dispone il giudizio - Necessità - Ordinanza di custodia cautelare - Rilevanza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Ai fini del calcolo del termine di durata massima della custodia cautelare occorre fare riferimento al delitto per il quale si procede, che, dopo il rinvio a giudizio, non è più quello di cui all'originario provvedimento di custodia cautelare ma quello risultante dal decreto che dispone il giudizio, anche se aggravato per la contestazione di una nuova circostanza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)