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Sez. 3, Sentenza n. 7516 del 16/07/1999 (Rv. 528680 - 01)

PROFESSIONISTI - PERITI INDUSTRIALI | Periti dipendenti da enti pubblici economici - Inscrizione all'albo professionale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528680-01

PROFESSIONISTI - PERITI INDUSTRIALI

L'art. 7 R.D. n. 275 del 1929 - che prevede l'impossibilità dell'iscrizione all'albo dei periti industriali per gli impiegati dello Stato e delle altre amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è interdetto l'esercizio della libera professione - stabilisce un divieto (la cui operatività consente all'organo professionale preposto alla tenuta dell'albo sia di negare l'iscrizione sia di disporre la cancellazione di un soggetto privo dei requisiti) applicabile ai soli professionisti impiegati dello Stato e degli altri enti pubblici non economici, con la conseguenza che i dipendenti degli enti pubblici economici (nella specie, dell'Ente Poste) possono essere del tutto legittimamente iscritti all'albo, rilevando solo nell'ambito del rapporto d'impiego (ed al fine dell'eventuale applicabilità di sanzioni disciplinari) l'incompatibilità sancita nell'ordinamento particolare dell'ente datore di lavoro (senza considerare, ancora, che, allo stato attuale della legislazione, il divieto "de quo" non sussiste più neanche per i dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazione qualora essi scelgano la disciplina del rapporto di lavoro cosiddetto "part - time").

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1929 num. 275 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)