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Sez. U, Sentenza n. 4359 del 09/05/1996 (Rv. 497514 - 01)

PROFESSIONISTI - PERITI INDUSTRIALI | Periti dipendenti degli enti pubblici economici - Iscrizione all'albo - Incompatibilità - Esclusione - Decisione del Consiglio nazionale dei periti industriali non limitantesi quale giudice di rinvio ad annullare il provvedimento di cancellazione, ma disponente l'iscrizione del professionista nell'albo provinciale - Legittimità.
Stato
decisa il 1996-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497514-01

PROFESSIONISTI - PERITI INDUSTRIALI

L'art. 7 R.D. n. 275 del 1929 - che prevede l'impossibilità dell'iscrizione all'albo dei periti industriali per gli impiegati dello Stato e delle altre amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione - stabilisce un divieto (la cui operatività consente all'organo professionale preposto alla tenuta dell'albo sia di negare l'iscrizione sia di disporre la cancellazione di un soggetto privo dei requisiti) che concerne solo i professionisti impiegati dello Stato e degli altri enti pubblici non economici; con conseguenza che i dipendenti degli enti pubblici economici (nella specie, E.N.E.L.)possono essere iscritti all'albo, rilevando solo nell'ambito del rapporto d'impiego ed al fine dell'eventuale applicabilità di sanzioni disciplinari l'incompatibilità sancita nell'ordinamento particolare dell'ente datore di lavoro. La decisione, con la quale il Consiglio nazionale dei periti industriali (nell'ipotesi, quale giudice di rinvio) si uniformi al predetto principio e ordini l'immediata iscrizione del perito nell'albo, deve ritenersi conforme a diritto, in quanto, sebbene il Consiglio avrebbe dovuto limitarsi ad annullare il provvedimento di cancellazione, l'ordina d'iscrizione ripristina la situazione di legittimità nell'indicata ipotesi, nella quale, non risultando, oltre a quella dell'insussistente incompatibilità, altre ragioni ostative all'iscrizione, questa avrebbe dovuto essere mantenuta, anziché illegittimamente cancellata dal Collegio provinciale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 275 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)