Sez. L, Sentenza n. 2139 del 11/05/1989 (Rv. 462712 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE CHE NON ABBIANO PRODOTTO AL DATORE DI LAVORO UN DANNO DI PARTICOLARE - ENTITÀ - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE CHE NON ABBIANO PRODOTTO AL DATORE DI LAVORO UN DANNO DI PARTICOLARE - ENTITÀ - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Il venir meno del requisito della fiducia, che giustifica il licenziamento per giusta causa, può essere determinato anche da comportamenti del lavoratore che non abbiano prodotto al datore di lavoro un danno di particolare entità, sempreché essi abbiano un'apprezzabile consistenza e risultino di per sè ingiusti. Pertanto, con riguardo all'ipotesi di lavoratore che si sia assentato per adempiere l'ufficio di consigliere comunale e che abbia reso dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere un'anticipazione del trattamento di fine rapporto per l'acquisto della prima casa per sè o per i figli ai sensi dell'art. 2120 cod. civ. (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297), occorre tener conto che il fatto che i permessi retribuiti spettanti, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 300 del 1970, ai lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale concernano solo il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato non implica l'intrinseca ingiustificatezza - indipendentemente dal problema della sua retribuibilità - del periodo di assenza corrispondente al tempo di andata e ritorno del lavoratore dal luogo di svolgimento delle funzioni elettive e che la non veridicità delle dette dichiarazioni non può assumere rilievo, ai fini della lesione dell'elemento fiduciario, ove esse siano state rese in risposta a richieste del datore di lavoro concernenti la Mancanza di disponibilità, da parte del lavoratore, di immobili diversi dalla prima casa, atteso anche il divieto di indagini di cui all'art. 8 della citata legge n. 300 del 1970. (V 8658/87, mass n 456117; (V 5678/87, mass n 454129; (V 235/85, mass n 437633).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 8, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 32 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)