Sez. 1, Ordinanza n. 2680 del 12/05/1998 Cc. (dep. 06/06/1998) Rv. 210721 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE | Istanza - Motivazione - Criteri ai quali deve obbedire.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE
Nell'esaminare la richiesta di sostituzione di una misura cautelare con una meno afflittiva, il giudice deve procedere a motivatamente valutare - in considerazione del periodo di applicazione della stessa, della personalità dell'interessato, delle modalità del fatto di reato addebitatogli, del contesto sociale in cui lo stesso è stato commesso, dell'eventuale pena irrogata (o irroganda) - se persista o non la sua specifica idoneità a salvaguardare, nel caso concreto, quelle esigenze cautelari che ne hanno determinato l'applicazione, confermando quella più grave nel caso di una sua attuale proporzionalità con detti parametri ovvero sostituendola con quella meno grave se sia venuto meno detto rapporto di proporzionalità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)