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Sez. 1, Sentenza n. 45379 del 27/10/2004 Cc. (dep. 23/11/2004) Rv. 231027 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - sostituzione | Reati di terrorismo - Rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare - Obbligo di motivazione - Contenuto.
Stato
decisa il 2004-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231027-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - sostituzione

Il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva, implica per il giudice, anche con riguardo a reati di terrorismo, l'obbligo di motivare, accertando, in concreto e, quindi, in termini puntuali e specifici, se ricorrano le specifiche situazioni che, in relazione alla gravità del fatto nonché alla natura ed al grado delle esigenze cautelari, rendono imprescindibile ed inevitabile la necessità di adottare e mantenere la misura cautelare più grave, dando conto, con criteri logici e di plausibile persuasività, delle ragioni giustificative di un provvedimento che, in nome di esigenze cautelari non altrimenti realizzabili, sacrifica la libertà personale dell'indagato nella misura massima possibile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)