Sez. L, Sentenza n. 8272 del 17/06/2000 (Rv. 537718 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli artt. 12 e 13 legge n. 118/1971 con la pensione sociale al compimento dei 65 anni del beneficiario - Compimento dei 65 anni nel corso del procedimento per il riconoscimento dell'invalidità civile - Irrilevanza. .
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
In materia di pensione o assegno di cui agli artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971, il compimento del sessantacinquesimo anno di età - a decorrere dal quale dette prestazioni sono sostituite automaticamente dalla pensione sociale a carico dell'INPS - nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario volto al riconoscimento dell'invalidità civile con decorrenza da epoca precedente non ha rilevanza e il giudice non deve respingere la domanda ma procedere all'accertamento del diritto alla richiesta prestazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)