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Sez. 1, Ordinanza n. 35443 del 19/12/2023 (Rv. 669807 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Ricorso ex art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 - Effetto sospensivo - Tempestività - Presupposto - Opposizione all'espulsione - Valutazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669807-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il presupposto della sospensione prevista dall'art. 35-bis, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008, è costituito dall'ammissibilità del ricorso in ragione della sua tempestività; ne consegue che il giudice di pace, in sede di opposizione al provvedimento di espulsione, ben può e deve compiere un accertamento incidentale al fine di verificare la tempestività del ricorso proposto ai sensi dell'art. 35-bis cit. o il suo carattere elusivo, così da stabilire se il decreto di espulsione sia stato emesso o meno in costanza di sospensione. (Fattispecie in cui il ricorso avverso il diniego al riconoscimento della protezione internazionale era stato proposto tre anni dopo la notifica della decisione della commissione territoriale).

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)