Sez. 5, Sentenza n. 13222 del 16/07/2004 (Rv. 574647 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Versamento di imposta a saldo - Carattere provvisorio derivante dai poteri di accertamento dell'Amministrazione ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973 - Esclusione - Conseguenze sulla decorrenza del termine per la domanda di rimborso.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
Il principio secondo cui il termine decadenziale di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 non decorre quanto al rimborso di versamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà ed ai quali successivamente non corrisponda la determinazione del relativo obbligo (o non vi corrisponda nella medesima misura) in via definitiva, non è applicabile al versamento di un'imposta a saldo sul presupposto che esso abbia carattere provvisorio per il solo fatto che nei termini fissati dall'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 l'Amministrazione Finanziaria può modificare i risultati della dichiarazione, e quindi l'entità del debito d'imposta, con la notificazione di accertamenti in rettifica o di accertamenti d'ufficio, perché siffatti accertamenti non interessano né influenzano il fatto generatore dell'errore che ha determinato il maggior versamento di imposta del quale si chiede la restituzione, e i termini e le modalità stabiliti per l'azione dell' Amministrazione non valgono per il contribuente (onde, in particolare, non vale per la tempestività della presentazione dell'istanza di rimborso in questione il termine di cui al citato art. 43 d.P.R. n. 600/1973).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)