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Sez. 1, Sentenza n. 4148 del 24/03/1986 Ud. (dep. 24/05/1986) Rv. 172796 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - NOZIONE - ESTREMI: DECORSO DEL TEMPO E PREPARAZIONE DELLE MODALITÀ E DEI MEZZI DEL CRIMINE.*
Stato
decisa il 1986-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172796-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - NOZIONE - ESTREMI: DECORSO DEL TEMPO E PREPARAZIONE DELLE MODALITÀ E DEI MEZZI DEL CRIMINE.*

In tema di "dolo di premeditazione", superata la concezione classica (in forza della quale occorreva che l'agente avesse agito frigido pacatoque animo, ignorandosi così un dato di comune esperienza, secondo cui ogni delitto implica impegno e concitazione), ci si è orientati sulla esigenza d'un lasso di tempo tra l'attuazione e la ideazione del reato, poiché la premeditazione altro non è che un dolo di proposito assai raffinato. E, se è vero che il decorso del tempo si risolve in un dato oggettivo scarsamente significativo per la valutazione soggettiva dell'illecito, è altrettanto vero che tale dato deve essere accompagnato dalla congrua preparazione delle modalità e dei mezzi del piano criminoso. Insomma la premeditazione deve concretarsi in una persistenza tenace del proposito criminoso (e, quindi, programmazione delle modalità dell'Azione) di guisa che il distacco temporale ne costituisca una espressione univoca: la persistenza dolosa, cioè, arricchisce il dato oggettivo (tempo frapposto) che di per sè sarebbe poco significativo, potendo, ad es., dipendere esclusivamente da circostanze contingenti. (V mass n 168985; (V mass n 167132).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 577

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)