Sez. 3, Sentenza n. 2841 del 09/08/1968 (Rv. 335519 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - IN GENERE- RESPONSABILITA PER FATTO DEGLI AUSILIARI - PRESUPPOSTI.*
RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - IN GENERE- RESPONSABILITA PER FATTO DEGLI AUSILIARI - PRESUPPOSTI.*
L'art. 1228 cod. civ. (responsabilita per fatto degli ausiliari)trova applicazione ogniqualvolta il contraente si avvalga, in tutto o in parte, dell'opera di terzi, siano essi dipendenti legati con vincolo di subordinazione all'azienda del debitore, ovvero altri soggetti di cui il contraente si sia assicurato la collaborazione, nelle operazioni preordinate all'esecuzione del contratto, ancorche siano estranei all'azienda del debitore ed al rapporto tra creditore e debitore. (V. 2787-63 1639-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)