Sez. 3, Sentenza n. 231 del 24/01/1973 (Rv. 362069 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - PER FATTO DEGLI AUSILIARI - ESTRANEITA O MENO ALL'AZIENDA DEL DEBITORE - IRRILEVANZA - VETTORE DELLA COSA VENDUTA - INCLUSIONE TRA GLI AUSILIARI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - PER FATTO DEGLI AUSILIARI - ESTRANEITA O MENO ALL'AZIENDA DEL DEBITORE - IRRILEVANZA - VETTORE DELLA COSA VENDUTA - INCLUSIONE TRA GLI AUSILIARI.*
La responsabilita del debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, prevista dall'art 1228 cod civ, ricorre tanto nell'ipotesi che detti terzi siano dipendenti legati con vincolo di subordinazione alla azienda di lui, quanto nel caso che di essi egli si sia assicurato la collaborazione nelle operazioni preordinate all'esecuzione del contratto, ancorche siano estranei all'azienda e al rapporto con il creditore; pertanto va compreso nel novero di tali ausiliari il vettore del quale il venditore si avvalga per la consegna al compratore della cosa venduta. (V 819/70, mass n 346148; 2841/68, mass n 335519).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)