Sez. U, Sentenza n. 1705 del 22/06/1963 (Rv. 262591 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONÈ EFFETTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI SUI GIUDIZI PENDENTI.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONÈ EFFETTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI SUI GIUDIZI PENDENTI.*
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima non e nulla ab initio ma annullabile, di talche prima della pronuncia che la dichiari incostituzionale essa deve essere osservata come norma costituzionalmente legittima. Da cio non deriva, pero, ne che i rapporti posti in essere sulla base della norma poi dichiarata illegittima debbano senz'altro ritenersi disciplinati dalla stessa anche dopo la pronuncia che la dichiari incostituzionale, ne che quei rapporti debbano ritenersi senz'altro nulli per effetto della pronuncia di incostituzionalità invero, l'annullamento della norma di legge o dell'atto avente efficacia di legge implica l'inefficacia di tali Atti dal giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalita, nel senso che da tale data essi non possono piu essere applicati per la disciplina dei rapporti o per la produzione di effetti giuridici non soltanto rispetto ai rapporti giuridici successivi alla data della pubblicazione, ma anche rispetto a quelli posti in essere anteriormente, sempre che ad essi la norma avrebbe dovuto essere applicata se non fosse stata dichiarata illegittima.*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 136, Costituzione art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)