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Sez. 1, Sentenza n. 5787 del 04/11/1982 (Rv. 423533 - 01)

CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - IN GENERE - SOCIETÀ CONSORZIO - NOZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1982-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423533-01

CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - IN GENERE - SOCIETÀ CONSORZIO - NOZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Nel caso di "società-consorzio", cioè di società commerciale che venga costituita fra più imprenditori, come consentito dall'art. 2615 ter cod. civ. (introdotto dalla legge 10 maggio 1976 n. 377) per il perseguimento di finalità consortili, di disciplina e coordinamento delle rispettive attività, restano interamente applicabili le Disposizioni sui consorzi dettate dagli artt. 2602 e segg. cod. civ., tenuto conto che l'espressa previsione in questo senso contenuta nell'art. 2620 primo comma cod. civ. non può trovare limitazioni o deroghe, sotto il profilo della compatibilità di tali Disposizioni con quelle dettate in tema di società, perché, nell'indicata fattispecie, la società non viene impiegata nella sua funzione tipica, ma come strumento di attuazione di una volontà diversa, specificamente riconosciuta e regolamentata dalla legge. Anche nella "società-consorzio", pertanto, sono operanti le Disposizioni degli artt. 2603, 2609 e 2610 cod. civ. con riguardo allo scioglimento del vincolo consortile rispetto al singolo consorziato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2603, Cod. Civ. art. 2609, Cod. Civ. art. 2610, Cod. Civ. art. 2615 ter, Cod. Civ. art. 2620, Legge 10/05/1976 num. 377 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)