Sez. L, Sentenza n. 5577 del 14/11/1985 (Rv. 442768 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DELL'IMPRENDITORE DI AVVIAMENTO DEL LAVORATORE - NATURA - APPOSIZIONE DI LIMITAZIONI O RISERVE - DIVIETO - INOSSERVANZA - INEFFICACIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DELL'IMPRENDITORE DI AVVIAMENTO DEL LAVORATORE - NATURA - APPOSIZIONE DI LIMITAZIONI O RISERVE - DIVIETO - INOSSERVANZA - INEFFICACIA.*
In tema di collocamento obbligatorio la richiesta dell'imprenditore di avviamento del lavoratore appartenente ad una delle categorie protette (art. 16, quarto comma, legge 2 aprile 1968 n. 482) - che costituisce un requisito di legittimità del provvedimento dello U.P.l.m.o. - rappresenta un atto dovuto nonché tipico e pertanto - essendo il suo contenuto sottratto all'autonomia privata - alla stessa non possono essere apposte dall'imprenditore medesimo limitazioni o riserve, che, in caso contrario, sono inidonee a spiegare alcuna efficacia né in positivo - nel senso che non condizionano gli effetti della richiesta - né in negativo - nel senso che non determinano l'Invalidità della stessa - bensì si hanno come non apposte in forza del generale principio "utile per inutile non vitiatur". (V 6407/82, mass n 424033; (V 1740/82, mass n 419582).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)