Sez. 2, Sentenza n. 47212 del 16/10/2013 Cc. (dep. 28/11/2013) Rv. 257518 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Ordinanza disposta nei confronti di straniero alloglotta - Mancanza di prova della sua ignoranza della lingua italiana - Obbligo di traduzione in lingua a lui nota - Insussistenza - Individuazione del momento di insorgenza dell'obbligo - Indicazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE
Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, del quale si ignori (nella specie, a causa del suo stato di latitanza) che non è in grado di comprendere la lingua italiana, non è dovuta l'immediata traduzione dell'ordinanza che la dispone e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto - una volta eseguito il provvedimento - o dalla traduzione in lingua a lui nota, ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 94 com. 1, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 94 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)